Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, con delibera n. 10 del 9 settembre 2020, ha comunicato che: i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che a partire dal 30 giugno 2020 hanno già esaurito le 18 settimane di integrazione salariale (con la causale di intervento COVID-19), possono richiedere la concessione del trattamento di assegno ordinario, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati.
Il trattamento di assegno ordinario può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio 2020, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento COVID-19, di cui al D.L. 104/2020.
La richiesta di concessione del trattamento va presentata entro il 30 ottobre 2020.
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