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Alcolock: pubblicato il decreto con le caratteristiche e modalità d’installazione del dispositivo di misurazione del tasso alcolemico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 2 luglio 2025, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che definisce le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dell’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore qualora il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a zero.

Come previsto dalla Legge 177/2024, in vigore da dicembre 2024, l’introduzione dell’alcolock rientra tra le misure per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e per l’innalzamento dei livelli di sicurezza stradale.

In particolare, l’obbligo di installazione dell’alcolock si applica ai conducenti titolari di patente di guida rilasciata in Italia che siano stati condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico:

  • superiore a 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l;
  • superiore a 1,5 g/l.

In tali casi, sulla patente di guida saranno riportati i seguenti codici unionali:

  • Codice 68: limitazione dell’uso – Niente alcool (il conducente non può assumere alcolici prima di mettersi alla guida);
  • Codice 69: limitazione dell’uso – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conforme alla norma EN 50436.

I conducenti cui è stata applicata tale limitazione potranno guidare, esclusivamente in Italia, veicoli a motore appartenenti alle categorie internazionali M o N, solo se dotati di un dispositivo alcolock correttamente installato e funzionante.

La permanenza dei codici 68 e 69 sulla patente è prevista:

  • per almeno due anni in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l;
  • per almeno tre anni in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

È fatta salva la facoltà della Commissione Medica Locale di estendere tali periodi, in base alle valutazioni del singolo caso.

Il dispositivo alcolock dovrà essere omologato, marchiato CE e dotato di un sigillo antimanomissione, che verrà distrutto in caso di tentativi di alterazione. Il fabbricante sarà tenuto a fornire le istruzioni per l’uso e la manutenzione, nonché a individuare gli installatori autorizzati, selezionati tra quelli presenti in un apposito elenco. A questi ultimi spetterà anche la responsabilità di applicare il sigillo di sicurezza.

In caso di controlli su strada il conducente dovrà esibire l’originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura valido del dispositivo; l’installazione dell’alcolock non richiederà un aggiornamento del documento unico di circolazione.

L’elenco ufficiale degli installatori autorizzati sarà pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo: www.ilportaledellautomobilista.it.

DECRETO_2_LUGLIO_2025

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