Ricordiamo a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che effettuano attività di trasporto rifiuti, intermediazione rifiuti senza detenzione, bonifica dei siti inquinati, bonifica dei beni contenenti amianto e che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuo nei termini previsti, che tale omissione comporta la sospensione d’ufficio che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.
Decorso il termine del 30/04/2018 le Sezioni Regionali hanno provveduto a deliberare le sospensioni e le notificazioni a mezzo PEC agli interessati.
Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le relative sospensioni sono consultabili sul sito web dell’Albo Gestori.
Decorso un anno dalla notifica della sospensione verrà disposta la cancellazione d’ufficio dell’impresa ai sensi dell’art. 20 comma 1 lettera f) del DM 120/2014.
Per ulteriori informazioni contattare l’AST – tel. 030/3745.264-233.