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ADR – Accordo multilaterale M366 – Esenzione leghe metalliche contenenti piombo

Dal 1° settembre 2025 le leghe metalliche contenenti piombo (in polvere o massivo) saranno classificate come pericolose per l’ambiente e quindi soggette alle regole ADR sul trasporto di merci pericolose.

Grazie però all’accordo multilaterale M366, firmato da Italia e Slovenia l’8 agosto 2025 e pubblicato il 12 settembre 2025, è possibile trasportare alcune leghe metalliche senza dover rispettare le regole dell’ADR (normativa sul trasporto di merci pericolose su strada).

L’accordo riguarda le leghe metalliche classificate con il numero ONU 3077 (materia pericolosa per l’ambiente, solida, non altrimenti specificata, gruppo di imballaggio III), che contengono piombo nelle seguenti quantità:
almeno lo 0,25% di piombo in forma solida (particelle con diametro ≥ 1 mm);
almeno lo 0,025% di piombo in polvere (particelle con diametro < 1 mm).

Queste leghe possono essere trasportate senza rispettare l’intero ADR, ma solo se sono rispettate certe condizioni.

Infine, una copia dell’Accordo M366 deve sempre essere presente a bordo del veicolo durante il trasporto.

Oltre ai corsi di formazione per il personale, offriamo un servizio completo e dedicato per il controllo dei documenti di trasporto e la compilazione del Registro ADR.

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Tel: 030 3745.264-289

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