Da oggi via libera all’acconciatura e all’estetica che, insieme a tutte le altre attività, devono rispettare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto lo scorso 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
In aggiunta a tale protocollo è bene precisare che:
1) In Lombardia è obbligatorio indossare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione (esclusi i bambini con meno di 6 anni e i soggetti disabili le cui condizioni siano incompatibili e loro accompagnatori). In assenza di quelle chirurgiche, o di classe FFP1/2/3 o equivalenti, le persone potranno utilizzare anche mascherine cosiddette “di comunità”, ovvero mascherine monouso o lavabili anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a favorire un’adeguata barriera che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso. Tale tipo di mascherine autoprodotte o di comunità non può essere utilizzato nelle aziende.
2) In Lombardia i datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi, all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura con strumento personale idoneo. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da Covid-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato, le prescrizioni devono essere rispettate con la seguente modalità:
a) il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da Covid-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da Covid-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite);
b) qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede;
c) il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi;
d) in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea;
e) inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
3) In Lombardia acconciatori, barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, devono attenersi alle seguenti indicazioni > CLICCA QUI
Le disposizioni dei provvedimenti entrano in vigore da oggi, Lunedì 18 Maggio, e saranno efficaci almeno fino al 31 Maggio 2020 (o fino a eventuali nuove disposizioni).
Per il riepilogo delle principali novità previste dai nuovi provvedimenti consulta la Circolare del Segretario Generale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale aggiornata.
Per informazioni e chiarimenti
Area Sviluppo Associativo
tel. 030.37.45.284/283/324
mail area.categorie@confartigianato.bs.it