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Licenziamento per soppressione del posto di lavoro

Con sentenza n. 21438 del 31 agosto 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che nei licenziamenti per motivi economici relativi a mansioni e compiti sostanzialmente omogenei, il datore di lavoro, pur in presenza di un recesso individuale, è tenuto a motivare il recesso sia secondo i criteri in uso per i licenziamenti collettivi ex art. 5 della legge n. 223/1991 che, in alternativa, secondo altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.

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