La Legge di Bilancio per il 2024 introduce una significativa novità per le imprese italiane: la sanatoria delle rimanenze di magazzino.
A chi è concessa?
Alle imprese in contabilità ordinaria mentre non è applicabile alle imprese in contabilità semplificata.
Cosa sono le rimanenze oggetto della sanatoria?
Sono quelle relative ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché quelle afferenti alle materie prime e sussidiarie, ai semilavorati e agli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono esclusi i servizi in corso di esecuzione, siano essi riferiti alle commesse infrannuali che quelle ultrannuali.
Come può avvenire l’adeguamento?
1) Attraverso l’eliminazione totale o parziale di quantità o valori superiori a quelli effettivi all’inizio del 2023;
2) con l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
1) La scelta sul primo caso ricade nell’ipotesi in cui il valore del magazzino sia sovrastimato rispetto alla effettiva giacenza. I valori presenti in bilancio ad inizio anno 2023 saranno ridotti mediante:
• eliminazione di quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità, in quanto superiori a quelle effettive, ovvero;
• riduzione dei costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino, sempre perché superiori a quelli effettivi.
Tale scelta è finalizzata a “sanare” quelle situazioni in cui il magazzino risulta sovrastimato, ad esempio, per celare eventuali perdite di esercizio oppure quella in cui il magazzino è sovrastimato in quanto non è mai stato “scaricato”, ad esempio per vendite non fatturate.
In questo caso sono dovute le seguenti imposte:
• Iva calcolata in base all’aliquota media 2023;
• l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (18%).
La base imponibile dell’Iva e dell’imposta sostitutiva è pari al valore del magazzino eliminato moltiplicato per un coefficiente di remunerazione che verrà stabilito con apposito decreto dirigenziale.
2) Il secondo metodo verrà adottato nell’ipotesi in cui il magazzino risulti sottostimato: la regolarizzazione consiste nell’iscrizione di nuove quantità di esistenze iniziali. Potrebbe essere il caso in cui l’azienda non ha contabilizzato dei costi di acquisto.
In tal caso l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IPEF/IRES e dell’IVA nella misura del 18 % da applicare al maggior valore iscritto.
L’adeguamento deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 2024 relativa al periodo di imposta 2023 e, sia ai fini civili che fiscali, decorre da tale periodo.
Quando e come versare le imposte dovute?
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte 2023 e la seconda entro il termine di versamento del secondo acconto 2024.
Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti l’adeguamento effettuato. Infine, si precisa che la regolarizzazione delle rimanenze non comporta alcuna sanzione, né ai fini civili che penali.