Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha emanato una nuova circolare che integra e semplifica il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova. Di seguito sono riassunti i punti salienti di quanto stabilito.
La circolazione di prova è data dall’esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, anche, per ragioni di vendita o allestimento. Ciò permette di salvaguardare l’operatività degli autoriparatori, ribadendo che la circolazione di prova è consentita pure in deroga agli obblighi di revisione.
Il limite massimo delle autorizzazioni rilasciabili varia in base alla tipologia dell’attività, le sedi aziendali e i dipendenti/collaboratori dell’impresa stessa.
Ogni 5 addetti, costituiti dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore ai 12 mesi) viene concessa una autorizzazione. Se la somma è inferiore a 5 è comunque rilasciata una sola autorizzazione.
I procedimenti di rilascio e rinnovo sono gestiti in via telematica. L’autorizzazione ha durata annuale ed è soggetta al rinnovo entro sei mesi dalla sua scadenza.
Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
Per quanto concerne l’uso dell’autorizzazione è riconfermato il divieto di circolare con autorizzazione scaduta di validità, anche, nei termini per effettuare il rinnovo (6 mesi).
La targa prova deve essere posizionata in modo visibile e in modo che non vada a coprire la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice.
Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova risponde l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Per i dettagli sulle modalità di rilascio del certificato è possibile consultare la Circolare n. 0012666 del 2 maggio 2024.