Con il Dl 50/2017 cambiano i termini per poter compensare i crediti Iva.
Fermo restando il limite di 5.000 euro del credito da utilizzare in compensazione orizzontale senza l’obbligo del visto di conformità e la possibilità di compensare crediti Iva annuali e infrannuali, il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza di compensazione trimestrale e non più dal giorno 16 del mese successivo all’invio della stessa.
Sempre il Dl 50/2017 interviene sul visto di conformità, ribadendo che deve essere obbligatoriamente apposto sulle compensazioni orizzontali di crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro, sia per crediti generati da dichiarazioni annuali sia per quelli scaturenti da istanze trimestrali.
La modifica è già in vigore e quindi interessa l’istanza relativa al credito Iva del secondo trimestre (aprile-giugno) in scadenza entro la fine del mese di luglio.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio assistenza fiscale allo 030/3745265.