Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e definisce le modalità di utilizzo del Green Pass nonché i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Green Pass
A partire dal 6 agosto 2021 la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), che attesta una delle seguenti condizioni:
• aver ricevuto la somministrazione della vaccinazione anti Covid-19
in Italia la certificazione può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
• la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
• l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
sarà necessaria per accedere alle seguenti attività:
• servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• concorsi pubblici.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile gratuita VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Alla verifica sono autorizzati i pubblici ufficiali, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di green pass, i proprietari o i detentori di locali presso i quali si svolgono eventi o attività che richiedono il green pass, i vettori aerei, marittimi e terrestri, i gestori delle strutture sanitarie che prevedono il possesso del green pass per l’accesso ai visitatori.
I titolari possono delegare l’attività materiale di controllo del green pass a propri soggetti autorizzati, incaricati con un atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. (Facsìmile della delega per gli incaricati alla verifica del Green Pass)
Parametri che definiscono le zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.
Qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.
Zona gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.
Zona arancione
Una Regione è in zona arancione in presenza di un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni seguenti:
– tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 superiore al 30 per cento;
– tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 superiore 20 per cento.
Zona rossa
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:
– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento;
– il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
Fondo discoteche
Non riaprono le discoteche né all’aperto né al chiuso. E’ stato istituito un fondo per i ristori alle imprese del settore.
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Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha approvato il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti.
Trasporti
Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello Stato di Emergenza), si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto, in questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
E’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo InterCity, InterCity Notte e Alta Velocità;
4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
Scuola e università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
In tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle Università, sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:
– è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive;
– è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
– è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello Stato di Emergenza) tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 (verifica delle certificazioni verdi Covid-19)