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Green Pass, le modalità di utilizzo valide dal 6 agosto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e definisce le modalità di utilizzo del Green Pass nonché i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass

A partire dal 6 agosto 2021 la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), che attesta una delle seguenti condizioni:

aver ricevuto la somministrazione della vaccinazione anti Covid-19
in Italia la certificazione può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

sarà necessaria per accedere alle seguenti attività:

• servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

• sagre e fiere, convegni e congressi;

• centri termali, parchi tematici e di divertimento;

• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

• concorsi pubblici.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile gratuita VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Alla verifica sono autorizzati i pubblici ufficiali, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di green pass, i proprietari o i detentori di locali presso i quali si svolgono eventi o attività che richiedono il green pass, i vettori aerei, marittimi e terrestri, i gestori delle strutture sanitarie che prevedono il possesso del green pass per l’accesso ai visitatori.

I titolari possono delegare l’attività materiale di controllo del green pass a propri soggetti autorizzati, incaricati con un atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. (Facsìmile della delega per gli incaricati alla verifica del Green Pass)

 – Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d’uso per i verificatori VerifierApp “VerificaC19”)

Parametri che definiscono le zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.
Qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Zona gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona arancione

Una Regione è in zona arancione in presenza di un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni seguenti:

– tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 superiore al 30 per cento;

– tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 superiore 20 per cento.

Zona rossa

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento;

– il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

Fondo discoteche

Non riaprono le discoteche né all’aperto né al chiuso. E’ stato istituito un fondo per i ristori alle imprese del settore.

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Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha approvato il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti.

Trasporti

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello Stato di Emergenza), si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto, in questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

E’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo InterCity, InterCity Notte e Alta Velocità;

4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

Scuola e università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.

In tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle Università, sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:

– è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive;

– è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;

– è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello Stato di Emergenza) tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 (verifica delle certificazioni verdi Covid-19)

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Per informazioni:

Area Sviluppo Associativo

Tel: 030 3745.284-283

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