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ELBA: contributo spese energia elettrica – CEE 2022

La nuova provvidenza denominata “contributo spese energia elettrica” è una prestazione destinata ai lavoratori e lavoratrici delle imprese artigiane in regola con i versamenti ELBA che prevede un contributo di 100 euro una tantum a sostegno delle spese sostenute per le utenze domestiche relative all’energia elettrica dell’abitazione di residenza, anche qualora il contratto di fornitura elettrica fosse intestato al coniuge/convivente della lavoratrice o del lavoratore.

Caratteristiche
Il contributo a favore dei dipendenti per l’anno 2022 sarà concesso per ogni nucleo familiare, fino ad esaurimento dell’importo stanziato.

Presentazione domanda
– la richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 30/04/2023 presso gli sportelli accreditati di CGIL, CISL o UIL;
oppure
– potrà essere presentata presso gli sportelli accreditati di CONFARTIGIANATO solo se le aziende presso le quali lavorano i dipendenti risultino associate o per le quali (direttamente o tramite le rispettive società di servizi o centri di elaborazione dati delle stesse Associazioni) è affidata all’Organizzazione la gestione del libro unico del lavoro.

Regolarità contributiva
L’impresa dovrà essere in regola con i versamenti, a partire dal 1° gennaio 2020 (se dovuto) e fino ai due mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.

La prestazione, erogata a favore delle lavoratrici e dei lavoratori quale concorso alle spese sostenute per le utenze domestiche di energia elettrica della abitazione di residenza, può essere ricompresa nella franchigia di esenzione da tassazione di cui all’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”), che l’art. 12 del D.L. n. 115/2022, convertito in L. 142/2022, ha elevato a 600,00 euro, limitatamente al periodo di imposta 2022.
Ciò premesso, se tale contributo venisse erogato entro il 12 gennaio 2023 e, allo stesso tempo, la somma erogata e il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente nel corso del 2022 non superassero l’importo di 600,00 euro, il contributo in esame non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente e non verrebbe assoggettato alla ritenuta fiscale. Si evidenzia che tale contributo dovrà essere poi riportato nel cedolino paga riferito al mese di dicembre 2022 per essere eventualmente esentato dalla trattenuta fiscale.
Nel caso in cui il contributo venisse erogato oltre il 12 gennaio 2023, sulla base della normativa vigente, concorrerebbe a formare il reddito del dipendente beneficiario e quindi verrebbe assoggettato alle ritenute fiscali.

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Per informazioni:

Area Lavoro

Tel: 030 3745.219

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