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Credito d’imposta per l’acquisto di DPI e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori

Nell’attuale quadro emergenziale, i dispositivi di protezione individuale e le procedure di sanificazione rivestono un ruolo cruciale di fondamentale importanza.

In Lombardia infatti è obbligatorio spostarsi utilizzando mascherine e disinfettandosi puntualmente le mani, gli esercizi commerciali al dettaglio devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani.

Lo stesso Protocollo di Sicurezza condiviso con le Parti Sociali per garantire la prosecuzione delle attività produttive, prevede per le imprese l’obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, nonché di utilizzare mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro.

Fondamentale diventa quindi, soprattutto in ottica della graduale ripresa (la cosiddetta “Fase 2”), l’approvvigionamento di questi dispositivi e l’introduzione in azienda di adeguate procedure di pulizia e sanificazione.

A questo scopo segnaliamo che il recente Decreto “Liquidità” dell’8 aprile 2020, prevede l’estensione all’acquisto di DPI e dispositivi similari, del credito d’imposta già previsto dal Decreto “Cura Italia” per la sanificazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il DL 18/2020 ed il DL 23/2020 hanno previsto per le imprese ed i professionisti un credito d’imposta:

– pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 20.000;

– per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, DPI, e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

La circolare 9/2020 ha precisato che nei dispositivi rientrano:

– mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

– barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Ad oggi non sono ancora comunicate le modalità di fruizione del credito.


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