Trasmettiamo la circolare del Segretario Generale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale che chiarisce e riassume le nuove DISPOSIZIONI PER LE PERSONE E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19).
Negli ultimi giorni è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza del Paese e sono stati adottati i provvedimenti sotto elencati e oggi in vigore. Essi contengono le misure per il contenimento della trasmissione del virus Sars-Cov-2 almeno fino alla data del 15 ottobre 2020, relativi all’attuale fase di convivenza, sotto stretto monitoraggio, con la diffusione della pandemia COVID-19, la cui seconda ondata è in preoccupante ripresa in tutta Europa e in Italia.
Viene introdotto l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Il mancato rispetto delle disposizioni è punito con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000.
Le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna dovranno sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
In alternativa potranno dimostrare di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Non saranno più sottoposte al test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, le persone provenienti da Grecia, Malta e Croazia.
Per approfondimenti consulta l’Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020.
Il nuovo Decreto Legge, inoltre, differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.
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