La Commissione tributaria Lombardia (n. 33/33/17) si è trovata ad esaminare la questione relativa alla assoggettabilità all’IRPEF delle somme ricevute da un dirigente a titolo di indennità a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo impugnato con ricorso giudiziale (e, poi, chiuso in via transattiva).
L’ Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che le somme fossero soggette a IRPEF in quanto corrisposte non a seguito di un danno patito, ma di un lucro cessato. L’azienda aveva fatto ricorso alla Commissione tributaria ritenendo che le stesse avessero natura risarcitoria.
La Commissione tributaria Lombardia ha affermato che:
1. i risarcimenti per lucro cessante che sono sostitutivi di un guadagno che il lavoratore non ha potuto conseguire, sono soggetti ad IRPEF in quanto soltanto il danno emergente finalizzato alla reintegra del patrimonio del danneggiato sia per le perdite che per le spese sostenute, è escluso dalla tassazione;
2. il datore che eroga la somma non è tenuto alla ritenuta soltanto se l’erogazione non trova la propria ragione nel rapporto di lavoro, come nel caso che la stessa sia correlata al puro risarcimento;
3. il CCNL dei dirigenti del settore industriale prevede la tassazione separata delle indennità correlate ad un licenziamento non giustificato: esse sono sempre reddito sostitutivo in quanto traggono origine dal rapporto di lavoro.
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