Il credito di imposta per rimborso dell'accisa relativo ai consumi di carburante effettuati dagli autotrasportatori nel 2009, richiesto con apposita istanza entro il 30 giugno 2009, può essere fruito entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto (2009).
Qualora non fosse interamente compensato entro il 31/12/2009, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso entro il 30 giugno 2010 per non perderne il beneficio.