Statuto
della
Confartigianato Imprese Unione di Brescia
(Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 2 giugno 2002)
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 - COSTITUZIONE
E' attiva ed operante senza interruzioni, sin dal 1° gennaio 1949 e senza alcun limite temporale, con sede in Brescia, l'Unione Provinciale dell'Artigianato, libera organizzazione politico-sindacale, apartitica, autonoma, indipendente e senza fine di lucro, espressione unitaria delle imprese artigiane, del lavoro autonomo e delle piccole imprese produttive, del terziario e dei servizi.
L'Unione Provinciale dell'Artigianato aderisce, con le modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto, alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato di seguito denominata Confartigianato - Imprese. Della sigla Confartigianato l'Unione Provinciale dell'Artigianato può avvalersi unitamente al marchio ed al logo eventualmente seguito dalla specificazione 'Brescia'. Da qui, pertanto, Confartigianato - Imprese Unione di Brescia.
Della Confartigianato l'Unione Provinciale dell'Artigianato è titolare della rappresentanza politico-economica e sindacale sul territorio provinciale.
L'adesione alla Confartigianato - Imprese impegna l'Unione a garantire il versamento da parte delle imprese associate - anche indirettamente - del contributo confederale comprese le eventuali quote integrative nella misura e nei modi deliberati dagli Organi statutariamente competenti.
ART. 2 - SCOPI
La Confartigianato - Imprese Unione si propone di:
a) rappresentare le imprese associate presso Autorità, Amministrazioni, Enti, Istituzioni, Associazioni economiche e sindacali, Organizzazioni pubbliche e private;
b) promuovere l'organizzazione delle imprese associate e la loro solidale collaborazione, anche economica e sociale;
c) tutelare, nell'ambito delle sue competenze, gli interessi di ogni impresa associata presso i suddetti Enti;
d) promuovere e tutelare i legittimi interessi generali delle imprese associate attraverso lo studio e la risoluzione delle problematiche sindacali ed economiche in ogni campo (commerciale, legale, finanziario, assicurativo, previdenziale, cultuale, artistico e sanitario) che direttamente ed indirettamente le riguardano;
e) promuovere ed attuare, tramite i propri Uffici qualsiasi iniziativa che tenda a fornire ai singoli associati la consulenza e l'assistenza per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle rispettive imprese. A questo scopo la Confartigianato - Imprese Unione presta direttamente, oppure mediante la partecipazione ad Enti, Organismi o Società che garantiscono gli stessi interventi, ai propri associati servizi di consulenza di gestione aziendale, di informazione e di assistenza politico-sindacale e tecnico-legale in materia fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e finanziaria, ambientale e di sicurezza sul lavoro, in materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale, in ambito creditizio e bancario, assicurativo per l'export, la promozione e lo sviluppo, la partecipazione a fiere in Italia ed all'estero, il miglioramento della qualità, la salvaguardia ecologica ed ogni altro settore che attiene alla vita dell'impresa;
f) disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle imprese associate o con le rappresentanze sindacali degli stessi, attraverso la stipulazione di concordati appositi accordi e contratti collettivi di categoria anche regionali o provinciali;
g) procedere alla trattazione delle controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti gli associati onde addivenire alla loro amichevole composizione;
h) curare la formazione professionale dei titolari, dei collaboratori e dei lavoratori delle imprese associate;
i) designare e/o nominare propri rappresentanti presso tutti gli Enti, Organizzazioni e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza della Confartigianato - Imprese Unione;
j) incrementare, d'intesa con le altre categorie produttive, la crescita e lo sviluppo dell'economia provinciale.
Per il conseguimento degli scopi sociali la Confartigianato- Imprese Unione potrà attuare tutte le iniziative ritenute idonee. Potrà quindi:
1) avvalersi di Uffici decentrati dislocati sul territorio provinciale;
2) redigere, stampare e diffondere periodici, pubblicazioni e stampati di qualunque tipo anche in collaborazione con Enti pubblici e privati; curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto idoneo;
3) promuovere la costituzione e la partecipazione in appositi Enti e Gruppi, Cooperative, Consorzi, Istituti di credito, Comitati per mostre, fiere e mercati, Società di ogni tipo fra le imprese associate o tra queste ed altri soggetti, le cui finalità ed interessi non contrastino con l'interesse generale della categoria e che si ritenessero utili per lo sviluppo economico, tecnico ed artistico. Gli statuti di tali Organismi dovranno prevedere, per ottenere l'assistenza e/o il coinvolgimento della Organizzazione, un'adeguata rappresentanza della Confartigianato - Imprese Unione negli organi istituzionali e di gestione;
4) favorire e gestire lo svolgimento di programmi di formazione e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali anche tramite corsi, seminari e riunioni di studio per i titolari ed i soci delle imprese associate nonché per i loro collaboratori e dipendenti;
5) acquisire in proprietà immobili da destinare a Sede sociale centrale e Uffici decentrati;
6) svolgere tutti gli altri compiti che, in armonia con il presente Statuto e con il relativo Regolamento di attuazione, nonché con le direttive degli Organi sociali responsabili, siano diretti al conseguimento dei fini generali e particolari di difesa e tutela della dignità delle imprese associate.
La Confartigianato - Imprese Unione come strumento per il raggiungimento dei fini istituzionali può assumere partecipazioni in qualsiasi altro Ente, Organismo e Società, i cui scopi siano compatibili con i propri.
ART. 3 - ADESIONE AD ORGANISMI SOVRAPROVINCIALI
L'Unione Provinciale dell'Artigianato aderisce ad Organizzazioni artigiane regionali e nazionali.
Per le deliberazioni di adesione o di recesso da tali Organizzazioni occorre la maggioranza di voti favorevoli pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) dei componenti l'Assemblea di cui all'art. 19 del presente Statuto.
TITOLO II - SOCI
ART. 4 - SOCI
Possono far parte della Confartigianato - Imprese Unione in qualità di soci:
a) le imprese artigiane, del lavoro autonomo, le piccole imprese secondo l'accezione europea, del terziario e dei servizi;
b) l'Organizzazione Provinciale Artigiani Pensionati quale rappresentante dei pensionati artigiani;
La Confartigianato - Imprese Unione potrà, inoltre, ricevere l'adesione di Cooperative, Consorzi, Società ed Enti Commerciali e non commerciali costituiti in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in armonia con gli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.
La domanda di ammissione deve essere presentata alla Confartigianato - Imprese Unione secondo le modalità previste dal Regolamento.
Spetta alla Giunta Esecutiva, sentito il parere non vincolante del Presidente del Mandamento territorialmente competente, accogliere o respingere la domanda.
Contro l'eventuale mancata accettazione è ammesso ricorso, secondo le modalità previste dal Regolamento, al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.
ART. 5 - SOCI ONORARI
Possono essere nominati soci onorari, anche come Presidenti onorari della Confartigianato - Imprese Unione persone od Organismi che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo del lavoro autonomo.
Costoro non hanno diritti sociali e vengono nominati dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Presidente provinciale.
ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
L'esercizio dei diritti sociali, ed in particolare il diritto di avvalersi delle assistenze e dei servizi predisposti dall'Organizzazione e dalle strutture ad essa collegate, partecipate e controllate, spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative.
L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari, regolamentari e di legge.
I soci non possono far parte di altre Associazioni e Organizzazioni operanti in concorrenza con la politica sindacale della Confartigianato - Imprese Unione.
La Confartigianato - Imprese Unione ha facoltà di agire nei confronti dei soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento delle quote e delle loro integrazioni.
I soci sono tenuti a fornire alla Confartigianato - Imprese Unione tutti gli elementi, notizie e dati dalla stessa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni rimarranno riservate sotto la responsabilità della Confartigianato - Imprese Unione.
Inoltre i soci sono obbligati, in particolare, alla piena osservanza degli accordi e dei contratti di lavoro ed in genere di ogni altra decisione della Confartigianato - Imprese Unione nell'ambito del presente Statuto e del Regolamento.
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La perdita della qualità di socio non esonera dall'assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento della quota associativa dell'anno in corso e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Confartigianato - Imprese Unione.
La qualità di socio di perde:
- per scioglimento della Confartigianato - Imprese Unione;
- per recesso;
- per decadenza;
- per espulsione.
La decadenza viene deliberata dal Mandamento competente territorialmente e ratificata dalla Giunta Esecutiva della Confartigianato - Imprese Unione per i seguenti motivi:
· per decesso del titolare d'impresa individuale o sua impossibilità a svolgere, anche solo con mansioni direttive, la sua attività;
· per morosità nel pagamento della quota associativa, o delle quote di servizio, oltre tre mesi dal termine stabilito e dopo un sollecito scritto;
· per mancato pagamento della quota associativa o delle quote di servizio;
· per cessione dell'azienda a terzi o cessazione dell'attività comunicata con lettera raccomandata.
La Giunta Esecutiva può soprassedere nei casi di accertata, contingente difficoltà dell'impresa interessata.
Il provvedimento è efficace dal momento della intervenuta ratifica della Giunta Esecutiva.
L'espulsione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere del Consiglio Direttivo Provinciale ed, eventualmente, su parere motivato dal Mandamento interessato se il fatto è relativo a competenze territoriali, qualora sia dimostrato che l'associato non si sia attenuto alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento di attuazione, delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, oppure abbia commesso atti recanti danno morale e/o economico (anche potenziale) alla Confartigianato - Imprese Unione e/o ad altre imprese associate alla stessa.
ART. 8 - RICORSO AI PROBIVIRI
Contro le decisioni di:
a) non ammissione a socio;
b) decadenza;
c) espulsione
è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio del Probiviri.
Nel caso di cui alla lettera a) la decisione è inappellabile.
TITOLO III - ORGANI DELLA CONFARTIGIANATO - IMPRESE UNIONE
ART. 9 - ORGANI SOCIALI
· Sono Organi sociali della Confartigianato - Imprese Unione:
· Delegati Comunali;
· Consulte Comunali;
· Consigli di Mandamento;
· Direttivi di mestiere;
· Comitati Direttivi di Categoria;
· Assemblea;
· Consiglio Direttivo Provinciale;
· Giunta Esecutiva;
· Presidente provinciale;
· Collegio dei Revisori dei Conti;
· Collegio dei Probiviri;
· Segretario Generale.
SEZIONE 1^ - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
ART. 10 - ASSEMBLEA COMUNALE
Gli imprenditori residenti o aventi la sede d'azienda nello stesso Comune ed associati alla Confartigianato - Imprese Unione si riuniscono in Assemblea comunale almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo ritengano necessario per trattare questioni di interesse generale e/o locale.
Quando i soci sono in numero sino a 50, l'Assemblea elegge un Delegato Comunale, che dura in carica quattro anni.
Se il numero dei soci supera le 50 unità, l'Assemblea può nominare una Consulta Comunale. Essa è composta da tre a sette membri e dura in carica quattro anni.
ART. 11 - CONSULTA COMUNALE
La Consulta Comunale in sede locale è l'organo di rappresentanza delle imprese associate nei confronti di Enti, Istituzioni ed altre Organizzazioni.
In occasione della sua prima riunione provvede, a scrutinio segreto, alla nomina del Presidente. Può essere eletto anche un Vice Presidente.
Il Presidente della Consulta Comunale:
· mantiene i contatti con gli Organi centrali della Confartigianato - Imprese Unione, alle cui direttive generali uniforma la propria attività sindacale;
· rappresenta gli associati del Comune nei confronti di Enti, Istituzioni, ed altre Organizzazioni;
· opera per favorire l'ampliamento della base associativa della Confartigianato - Imprese Unione in ambito comunale, concordando al riguardo iniziative con il Responsabile dell'Ufficio Mandamentale di riferimento e con il Responsabile dell'Area Sindacale della Confartigianato - Imprese Unione;
· entra di diritto nel Consiglio di Mandamento di competenza;
· il Presidente della Consulta Comunale dei Comuni con almeno 100 soci entra di diritto nel Consiglio Direttivo Provinciale.
ART. 12 - DELEGATO COMUNALE
Nell'ambito dei Comuni in cui sono presenti soci in numero sino a 50 la Consulta Comunale è sostituita dal Delegato Comunale.
Questi viene eletto dall'Assemblea comunale.
Per tale posizione valgono tutte le attribuzioni previste per il Presidente della Consulta Comunale.
Per i comuni con un numero limitato di associati e vicini tra loro il Consiglio Direttivo Provinciale può, sentito il parere degli interessati, deliberare di raggrupparli al fine di eleggere la consulta comunale o il delegato comunale che li rappresenta unitariamente.
Il Delegato Comunale può, nel corso del mandato, ricercare la collaborazione di altri imprenditori del Comune particolarmente motivati nei confronti delle problematiche dell'associazionismo.
ART. 13 - MANDAMENTI
Il territorio provinciale è convenzionalmente suddiviso in Mandamenti.
L'appartenenza di ciascuno dei Comuni della provincia ad uno dei Mandamenti viene stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale.
Il Mandamento rappresenta la politica generale della Confartigianato - Imprese Unione nell'ambito del territorio di competenza e nei rapporti con le Istituzioni del territorio stesso e la sua attività deve, pertanto, uniformarsi al programma ed alle indicazioni degli Organi centrali della Confartigianato - Imprese Unione. Ha funzioni di sviluppo, promozione, propaganda sindacale nei confronti delle imprese del territorio di competenza, nonché funzioni di collegamento tra la Confartigianato - Imprese Unione, le Consulte Comunali e i Delegati comunali.
ART. 14 - COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DEI MANDAMENTI
Il Consiglio del Mandamento è costituito dai Presidenti delle Consulte Comunali e dai Delegati Comunali presenti sul territorio di competenza. Elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno il Presidente di Mandamento che dura in carica quattro anni. Può essere eletto anche un Vice Presidente.
Nel Consiglio di Mandamento entrano di diritto gli artigiani membri della Giunta Esecutiva della Confartigianato - Imprese Unione.
Il Presidente di Mandamento entra di diritto nel Consiglio Direttivo Provinciale della Confartigianato - Imprese Unione.
ART. 15 - POTERE SOSTITUTIVO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Qualora un Organo della Confartigianato - Imprese Unione non provveda alla nomina dei propri vertici secondo le procedure di cui al presente Statuto, la Giunta Esecutiva potrà procedere d'ufficio a tali nomine, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
SEZIONE 2^ - ARTICOLAZIONE VERTICALE DI CATEGORIA
ART. 16 - GRUPPI DI MESTIERE E CATEGORIE
La Confartigianato - Imprese Unione si articola in Categorie e, all'interno di queste, in Gruppi di mestiere.
L'individuazione delle Categorie e dei Gruppi di mestiere è effettuata dal Consiglio Direttivo Provinciale. Ogni futura modifica sarà stabilita con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale. Di massima deve attenersi alla individuazione effettuata a livello regionale e nazionale da parte dei competenti Organi Confederali.
ART. 17 - DIRETTIVI DI MESTIERE
Le imprese associate appartenenti allo stesso Gruppo di mestiere si riuniscono in Assemblea provinciale per la nomina dei rispettivi Direttivi di mestiere, che, composti da tre a sette membri, durano in carica quattro anni.
Nella stessa occasione il Direttivo di mestiere eletto nomina il proprio Presidente.
Il Direttivo di mestiere tratta gli argomenti specifici del mestiere stesso proponendo ipotesi di soluzione al Comitato Direttivo di Categoria.
ART. 18 - COMITATO DIRETTIVO DI CATEGORIA
I Presidenti dei Direttivi di mestiere appartenenti alla stessa Categoria compongono il Comitato Direttivo di Categoria; nel suo ambito viene eletto il Presidente di Categoria, che dura in carica quattro anni.
Il Presidente di Categoria fa parte di diritto nel Consiglio Direttivo Provinciale della Confartigianato - Imprese Unione; dovrà rendersi interprete della volontà della Categoria presso gli Organi dirigenti della Confartigianato - Imprese Unione.
Funzione principale del Comitato Direttivo di Categoria è quella di promuovere lo studio e lo sviluppo dei temi settoriali al fine di assicurare una adeguata impostazione tecnico-sindacale alle problematiche ed alle aspettative della Categoria.
Può proporre, a maggioranza semplice, al Consiglio Direttivo Provinciale l'istituzione di supplementi della quota associativa, che, inseriti nel bilancio della Confartigianato - Imprese Unione con destinazione specifica, verranno riservati allo sviluppo dell'azione della Categoria stessa.
Il Consiglio Direttivo Provinciale deve ratificare la decisione; nel caso di mancata ratifica la determinazione viene rinviata al Comitato Direttivo di Categoria, che può confermarla con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 del Comitato Direttivo stesso.
Nell'ambito delle proprie competenze il Comitato Direttivo della Categoria deve attenersi alle linee di politica sindacale ed agli obiettivi individuati dagli Organi competenti della Confartigianato - Imprese Unione; inoltre svolge la propria attività unicamente attraverso i servizi, le strutture e l'azione della Confartigianato - Imprese Unione.
SEZIONE 3^ - ORGANI CENTRALI
ART. 19 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da:
a) il Presidente provinciale della Confartigianato - Imprese Unione;
b) i membri della Giunta Esecutiva;
c) i Delegati Comunali;
d) i membri delle Consulte Comunali;
e) i membri dei Direttivi di mestiere;
f) i membri dei Consigli del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Donne Impresa e del Gruppo Imprenditori Anziani;
g) i membri dei Consigli di Amministrazione degli Organismi collaterali.
L'individuazione degli Organismi collaterali è demandata al Consiglio Direttivo Provinciale.
Tutti i componenti debbono essere in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto.
La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea è aperta al pubblico con l'esclusione dalle operazioni di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente provinciale.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
ART. 20- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ha il compito di:
a) provvedere alla elezione del Presidente provinciale;
b) provvedere alla elezione di 2 Vice Presidenti e di 8 membri della Giunta Esecutiva;
c) provvedere alla nomina di 3 Revisori dei Conti effettivi e 2 supplenti, indicando tra i membri effettivi chi debba assumere la Presidenza del Collegio. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti;
d) provvedere alla nomina dei 3 componenti il Collegio dei Probiviri tra cui il Presidente;
e) fissare le linee di politica generale, sindacale e programmatica della Confartigianato - Imprese Unione;
f) discutere ed approvare la relazione annuale del Presidente provinciale della Confartigianato - Imprese Unione concernente l'andamento organizzativo ed operativo ed i programmi annuali e pluriennali di sviluppo;
g) discutere ed approvare il conto consuntivo predisposto dalla Giunta Esecutiva;
h) deliberare annualmente, su proposta della Giunta Esecutiva, il contributo di sistema dovuto alla Confartigianato - Imprese e calcolato in ragione del numero delle imprese associate e rappresentate compresa l'eventuale quota integrativa destinata alla Federazione Regionale nella misura da quest'ultima deliberata;
i) deliberare sulle modifiche del presente Statuto (in seduta straordinaria);
j) deliberare lo scioglimento della Confartigianato - Imprese Unione, che deve essere adottato con il voto favorevole di almeno ¾ dei componenti l'Assemblea. In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori.
Tutti gli eletti devono essere regolarmente associati ed appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 4 del presente Statuto.
ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da:
a) il Presidente provinciale della Confartigianato - Imprese Unione;
b) i membri della Giunta Esecutiva;
c) 3 membri rappresentativi della/e eventuale/i lista/e non collegate al Presidente provinciale;
d) i Presidenti di Mandamento;
e) i Presidenti delle Consulte Comunali dei Comuni con almeno 100 soci;
f) i Presidenti di Categoria;
g) i Presidenti dei Consigli del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Donne Impresa, del Gruppo Imprenditori Anziani;
h) i Presidenti dei Consigli di Amministrazione degli Organismi collaterali o loro delegati.
Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente provinciale della Confartigianato - Imprese Unione.
ART. 22 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Consiglio Direttivo Provinciale detta le linee generali, determinando l'azione politico-sindacale della Confartigianato - Imprese Unione.
Spetta al Consiglio Direttivo Provinciale :
a) discutere ed approvare il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva e trasmesso per conoscenza ai membri dell'Assemblea;
b) programmare l'attività politico-sindacale dell'Organizzazione annuale e pluriennale da sottoporre all'Assemblea;
c) esaminare i problemi di natura sindacale, economica, tecnica ed organizzativa nell'interesse unitario dell'Organizzazione e di tutte le strutture partecipate;
d) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
e) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto, curarne l'applicazione ed apportarvi tutte le necessarie modifiche;
f) proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto Sociale;
g) determinare, su proposta della Giunta Esecutiva, annualmente l'ammontare della quota associativa ordinaria nonché di quelle integrative e/o straordinarie;
h) stabilire, su proposta dei Comitati Direttivi di Categoria, l'istituzione di supplementi di quota associativa ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto;
i) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione non affidati ad altri Organi sociali dallo Statuto;
j) individuare le Categorie e i Gruppi di mestiere di cui all'art. 16 ed apportarvi eventuali future modifiche;
k) individuare gli Organismi collaterali;
l) stabilire l'appartenenza dei singoli Comuni ai Mandamenti;
m) nominare i soci onorari;
n) esprimersi sull'espulsione del socio di cui all'art. 7;
o) nominare, se del caso, nel proprio interno Commissioni destinate a studiare settori particolari dell'attività istituzionale anche con intervento di esperti esterni, proponendo conseguenti iniziative agli Organi istituzionali competenti;
p) fissare l'emolumento del Presidente provinciale e della Giunta Esecutiva, del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 23 - GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è eletta dall'Assemblea.
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente provinciale, da 2 Vice Presidenti e da 8 membri.
Almeno 4 degli 8 componenti la Giunta Esecutiva sono eletti tra nominativi indicati dai Direttivi di mestiere e dai Consigli dei Gruppi Giovani Imprenditori, Donne Impresa, Imprenditori Anziani.
Sia i Vice Presidenti che i membri della Giunta Esecutiva durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi nei rispettivi ruoli.
ART. 24 - COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva ha il compito di:
a) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano le imprese associate, seguendo le indicazioni di massima stabilite dal Consiglio Direttivo Provinciale ed in linea con gli orientamenti della Confartigianato - Imprese Unione;
b) coadiuvare e seguire l'attività dei Gruppi, dei Comitati Direttivi di Categoria, dei Delegati Comunali, delle Consulte Comunali, dei Consigli dei Mandamenti e degli Organismi collaterali, al fine di dare un indirizzo organico all'azione della Confartigianato - Imprese Unione. A tale scopo potrà regolamentare funzioni e composizione degli Organi stessi;
c) proporre all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo Provinciale con le modalità di riscossione l'ammontare dei contributi annuali a carico dei soci per il funzionamento della Confartigianato - Imprese Unione e degli Organi confederali nazionali e regionali nonché l'ammontare di eventuali contributi integrativi;
d) predisporre lo schema del bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione rispettivamente del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'Assemblea;
e) deliberare, sentito il parere del Consiglio Direttivo Provinciale, l'acquisto e la vendita di immobili;
f) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle imprese associate;
g) deliberare l'apertura di Uffici decentrati comunali od intercomunali, quando sia necessario per le esigenze della Confartigianato - Imprese Unione;
h) stabilire i poteri di firma sui mandati di riscossione e di pagamento;
i) approvare accordi e contratti collettivi di lavoro stipulati con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;
j) fare quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari.
La Giunta Esecutiva può conferire, su proposta del Presidente provinciale, deleghe ai singoli componenti.
In particolare compete alla Giunta Esecutiva:
a) procedere, su indicazione del Presidente provinciale, alla nomina del Segretario Generale della Confartigianato - Imprese Unione, determinandone la retribuzione;
b) deliberare assunzioni, licenziamenti e trattamento del personale sulla base delle indicazioni del Presidente provinciale su motivato parere del Segretario Generale;
c) designare rappresentanti della Confartigianato - Imprese Unione presso Enti, Amministrazioni, Istituti ed Organismi vari sia pubblici che privati nei quali fossero richiesti;
d) designare il Direttore Provinciale dell'INAPA (Istituto Nazionale di Assistenza e Patronato per gli Artigiani) stabilendo la durata dell'incarico;
e) deliberare su tutte le materie o singole questioni che le siano delegate dal Consiglio Direttivo Provinciale.
La Giunta Esecutiva coadiuva, inoltre, il Presidente provinciale in tutte quelle decisioni, che, per urgenza, non possono essere portate all'esame del Consiglio Direttivo Provinciale. In questi casi le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo Provinciale nella prima seduta utile.
ART. 25 - PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente provinciale è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica quattro anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente provinciale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari. Egli impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo Provinciale e della Giunta Esecutiva; adotta tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività della Confartigianato - Imprese Unione, firma i mandati di pagamento. In caso di urgenza il Presidente provinciale, nell'impossibilità di convocare la Giunta Esecutiva o il Consiglio Direttivo Provinciale, può esercitarne i poteri previa consultazione con i Vice Presidenti e salvo sottoporre a ratifica le sue decisioni nella prima riunione utile degli Organi preposti.
Il Presidente provinciale può delegare ai Vice Presidenti o a taluni componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, in collegio o singolarmente, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente Statuto. In caso di urgenza, qualora il Presidente provinciale sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
Spetta in particolare al Presidente provinciale:
a) presiedere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo Provinciale e la Giunta Esecutiva e convocarne le riunioni;
b) curare i rapporti con i diversi livelli Confederali, regionale e nazionale, nonché con le altre strutture provinciali aderenti alla Confartigianato - Imprese Unione;
c) impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere degli organi statutari;
d) sovrintendere al funzionamento della Confartigianato - Imprese Unione, vigilare sul suo andamento e su tutti gli atti economici ed amministrativi, nonché firmare i mandati di pagamento;
e) vigilare circa l'osservanza delle norme statutarie da parte dei soci;
f) verificare che il Segretario Generale, nella gestione del personale, si attenga alla dotazione organica vigente ed alle indicazioni della Giunta Esecutiva;
g) vigilare sul buon andamento degli Organi territoriali e di Categoria. In particolare può assistere, anche a mezzo di persona delegata, a tutte le riunioni degli Organi dell'Organizzazione. Può convocare i Comitati Direttivi di Categoria ed i Consigli di Mandamento;
h) conservare il patrimonio sociale mediante una attenta gestione del bilancio della Confartigianato - Imprese Unione.
ART. 26 - SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva della Confartigianato - Imprese Unione su proposta del Presidente provinciale.
In particolare il Segretario Generale:
a) è al vertice della struttura per l'attuazione dei compiti deliberati dagli Organi sociali;
b) attua le disposizioni adottate dalla Presidenza alla quale propone la soluzione ed i provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari;
c) assiste, anche per mezzo dei funzionari dell'Organizzazione, gli Organismi territoriali e di Categoria;
d) partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni di tutti gli Organi sociali della Confartigianato - Imprese Unione ed, in casi specifici, può delegare tale ruolo a funzionari;
e) sviluppa, in accordo col Presidente provinciale, i rapporti con gli organi politici ed amministrativi territoriali nonché con le altre Associazioni di Categoria;
f) cura, in accordo col Presidente provinciale, i rapporti con i diversi livelli Confederali, regionale e nazionale, nonché con le altre strutture provinciali aderenti alla Confartigianato- Imprese Unione;
g) è il responsabile del personale ed il responsabile dei servizi nell'ambito della dotazione organica di volta in volta vigente e nel rispetto delle direttive generali impartite dalla Giunta Esecutiva alla gestione delle risorse umane dell'Organizzazione;
h) cura la costituzione degli Uffici e di quant'altro sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze organizzative per il buon funzionamento della Confartigianato - Imprese Unione;
i) collabora con il Presidente provinciale nella gestione operativa del bilancio dell'Organizzazione.
ART. 27 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente, due membri effettivi e due supplenti, viene nominato dall'Assemblea anche fra membri non soci della Confartigianato - Imprese Unione.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.
Il Collegio provvede al controllo periodico dei libri e dei documenti contabili sociali e dello stato della cassa; vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confartigianato - Imprese Unione; riferisce agli Organi competenti e deve presentare all'Assemblea, in occasione della riunione di approvazione del conto consuntivo, una relazione sul conto stesso; partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale e della Giunta Esecutiva.
Il Collegio, ove lo impongano gravi difficoltà amministrative o finanziarie, può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale.
I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
ART. 28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri (tre effettivi tra cui il Presidente) viene nominato dall'Assemblea tra soci che non ricoprono cariche nell'ambito della Confartigianato - Imprese Unione.
Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci per questioni associative, o fra questi e la Confartigianato - Imprese Unione, che non fosse possibile risolvere con l'intervento degli Organi esecutivi dell'Organizzazione.
Spetta, inoltre, al Collegio dei Probiviri risolvere le incertezze e dirimere le controversie che insorgano nell'interpretazione dello Statuto e del Regolamento.
I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
ART. 29 - COSTITUZIONE GRUPPI
Le modalità di costituzione e di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Donne Impresa, del Gruppo Artigiani Anziani saranno stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
I Presidenti dei Consigli dei rispettivi Gruppi entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo Provinciale.
I componenti dei Consigli dei rispettivi Gruppi fanno parte di diritto dell'Assemblea.
TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE
ART. 30 - ENTRATE
Le entrate della Confartigianato - Imprese Unione sono costituite dalle:
a) quota associativa ordinaria annuale. L'ammontare della quota ordinaria viene stabilito entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta della Giunta Esecutiva della Confartigianato Imprese Unione;
b) quote di sistema derivanti dalla retrocessione di una parte degli importi versati dagli associati al livello Confederale nazionale;
c) eventuali supplementi della quota associativa ordinaria annuale deliberati dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta dei Comitati Direttivi di Categoria;
d) eventuali quote associative integrative e/o straordinarie mensili, trimestrali, semestrali, annuali, stabilite dalla Giunta Esecutiva in rapporto alle necessità finanziarie della Confartigianato - Imprese Unione ed in relazione all'espletamento delle attività di servizio di cui all'art. 2 del presente Statuto;
e) introiti derivanti da erogazioni varie e oblazioni volontarie;
f) proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliari e da partecipazioni.
I contributi associativi non possono essere trasmessi o accreditati, in ogni modo, a terzi, salvo i casi di successione o di fusione dell'Organizzazione.
ART. 31 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario della Confartigianato - Imprese Unione data dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Alla fine di ciascun esercizio viene predisposto il conto consuntivo.
Esso viene sottoposto entro il 30 giugno all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo Provinciale approva il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e successivamente lo trasmette per conoscenza ai componenti l'Assemblea.
ART. 32 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche da apportare al presente Statuto devono essere deliberate in seduta straordinaria dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
Qualora le modiche allo Statuto fossero imposte dell'esigenza di agevolare la fusione o l'incorporazione o comunque l'aggregazione in qualsiasi forma di altre Organizzazioni di categoria o su base provinciale, si dà mandato al Presidente provinciale ed ai Vice Presidenti di predisporre nuove norme statutarie che possano consentire l'operazione.
ART. 33 - SCIOGLIMENTO DELLA CONFARTIGIANATO - IMPRESE UNIONE
Lo scioglimento della Confartigianato - Imprese Unione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole con almeno i ¾ dei votanti.
In caso di scioglimento per qualunque causa della Confartigianato - Imprese Unione l'Assemblea nomina un Collegio di 3 liquidatori determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali, fermo restando che l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere destinato ad una o più associazioni provinciali con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
TITOLO V - NORME FINALI
ART. 34 - ORGANI DI STAMPA
Gli organi di stampa della Confartigianato - Imprese Unione sono il periodico 'Brescia Artigiana' ed eventuali altri strumenti informativi deliberati dalla Giunta Esecutiva.
ART. 35 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
La Confartigianato - Imprese Unione si doterà di un Regolamento di attuazione del presente Statuto, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Provinciale, organo competente per deliberare eventuali successive modifiche, e portate a conoscenza dell'Assemblea nella prima convocazione utile.
Le norme regolamentari delegate al Consiglio Direttivo Provinciale si riferiscono a:
a) compatibilità e incompatibilità di cariche sociali e del loro esercizio;
b) contenuti, accoglimento o reiezione della domanda di ammissione a socio;
c) durata dell'iscrizione;
d) obbligo della quota associativa;
e) recesso da socio;
f) modalità di convocazione dell'Assemblea Comunale, della Consulta Comunale, del Consiglio di Mandamento, del Direttivo di mestiere, del Comitato Direttivo di Categoria, del Consiglio dei Gruppi e validità delle relative sedute;
g) impedimento o assenza del Presidente della Consulta Comunale, del Presidente di Mandamento, del Presidente di Categoria;
h) modalità di convocazione dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo Provinciale, della Giunta Esecutiva;
i) verbali;
j) assenza o impedimento alle riunioni dei soci che ricoprono cariche elettive;
k) modalità delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
l) perdita della carica sociale e modalità per la sostituzione;
m) ricorso al Collegio dei Probiviri;
n) espletamento del mandato.
All'Assemblea spetta la facoltà di sospendere l'efficacia di un Regolamento adottato nel caso in cui emergano profili di illegittimità per contrasto con lo Statuto o con norme di legge inderogabili.
La facoltà di apportare modifiche al Regolamento da parte del Consiglio Direttivo Provinciale è sospesa a far data dal 1° maggio dell'anno antecedente la scadenza quadriennale delle cariche di Presidente provinciale e Giunta Esecutiva.
ART.36 - CUMULO DELLE CARICHE
La Confartigianato - Imprese Unione evita, in linea di principio, il cumulo delle cariche intendendo favorire il più ampio coinvolgimento dei soci.
ART. 37 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, se compatibili, le norme del Codice Civile, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE
ART. 38
Il Presidente provinciale, la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Revisori dei Conti della Confartigianato - Imprese Unione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto continuano ad espletare il loro mandato ai sensi dello Statuto precedentemente in vigore e cioè fino alla naturale scadenza.
Tutti gli altri Organi sociali della Confartigianato - Imprese Unione debbono essere rinnovati entro un anno dall'approvazione del presente Statuto.
Sino all'elezione del Collegio dei Probiviri gli stessi vengono identificati nel Presidente e nei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 39
Sino a diverse disposizioni regolamentari l'attribuzione dei singoli Comuni ai Mandamenti, l'attuale ripartizione per Categorie e le disposizioni deliberative precedentemente in vigore restano immodificate.